• 1)La presente convenzione si applica ai lavoratori che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o di tutti e due gli Stati contraenti e che sono cittadini di uno degli Stati contraenti, oppure apolidi o profughi residenti sul territorio di uno degli Stati contraenti, nonche' ai loro familiari e superstiti.
  • 2)Inoltre la presente convenzione si applica ai superstiti dei lavoratori che sono stati soggetti alla legislazione di uno o di tutti e due gli Stati contraenti, indipendentemente dalla cittadinanza di questi lavoratori, quando i loro superstiti siano cittadini di uno degli Stati contraenti, oppure apolidi o profughi residenti sul territorio di uno degli Stati contraenti.
  • 3)La presente convenzione non si applica agli agenti diplomatici e consolari di carriera, ne' ai dipendenti pubblici ed assimilati soggetti ai regimi speciali, fatta eccezione per i dipendenti pubblici e assimilati soggetti alla legge della Repubblica di San Marino n. 41 del 22 dicembre 1972.

Testo vigente dal 4 settembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432~art3 · fonte su Normattiva