1. Le disposizioni della presente convenzione si applicano ai lavoratori cittadini di ciascuno dei due Stati contraenti, che sono o sono stati sottoposti alla legislazione di uno degli Stati contraenti, nonche' ai loro familiari e superstiti, a condizione che i loro diritti derivino dall'assicurazione del lavoratore. 2. Le disposizioni della presente convenzione non si applicano:

  • a)ai pubblici dipendenti;
  • b)agli agenti diplomatici o consolari di carriera e ai membri del personale tecnico e amministrativo appartenenti all'organico dette cancellerie, in servizio nelle missioni diplomatiche e nei consolati, di cui alle Convenzioni di Vienna.

Testo vigente dal 6 novembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-07;735~art3 · fonte su Normattiva