• 1)Salvo quanto disposto dall'articolo 3, le disposizioni della lettera a) del paragrafo 2) dell'articolo 7 sono applicabili ai lavoratori di qualsiasi nazionalita' occupati in uffici diplomatici o consolari o al servizio personale di agenti di tali uffici.
  • 2)Tuttavia i lavoratori di cui al paragrafo precedente che siano cittadini dello Stato contraente rappresentato dall'ufficio diplomatico o consolare in questione possono optare per l'applicazione della legislazione di questo Stato. Il diritto di opzione puo' essere esercitato nuovamente ogni anno civile entro il 31 dicembre, per l'anno successivo.

Testo vigente dal 4 settembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432~art9 · fonte su Normattiva