• 1)Nel caso previsto dall'articolo 37, paragrafo 1), le prestazioni vengono erogate dall'istituzione competente italiana e rimborsate dall'istituzione competente sammarinese nella misura forfettaria che verra' concordata dalle due istituzioni.
  • 2)Nel caso previsto dall'articolo 37, paragrafo 2), le prestazioni vengono erogate dall'istituzione competente sammarinese e rimborsate dall'istituzione competente italiana sulla base delle spese effettivamente sostenute.
  • 3)Nell'accordo amministrativo previsto all'articolo 44 verranno concordate le modalita' per l'effettuazione dei rimborsi di cui ai precedenti paragrafi.

Testo vigente dal 4 settembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432~art38 · fonte su Normattiva