[1]Paragrafo 1. - Le esenzioni da imposte, tasse e diritti, previste dalle legislazioni di uno dei due Paesi, valgono anche per l'applicazione della presente convenzione, indipendentemente dalla nazionalita' degli interessati.

[2]Paragrafo 2. - Tutti gli atti, documenti ed altre scritture, che devono essere prodotti per l'applicazione della presente convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto e della legalizzazione da parte delle autorita' diplomatiche e consolari.

Testo vigente dal 20 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;545~art39 · fonte su Normattiva