[1]Paragrafo 1. - Le esenzioni da imposte, tasse e diritti, previste dalle legislazioni di uno dei due Paesi, valgono anche per l'applicazione della presente convenzione, indipendentemente dalla nazionalita' degli interessati.
[2]Paragrafo 2. - Tutti gli atti, documenti ed altre scritture, che devono essere prodotti per l'applicazione della presente convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto e della legalizzazione da parte delle autorita' diplomatiche e consolari.
Testo vigente dal 20 novembre 1974
