• 1)Le prestazioni in denaro, le pensioni o rendite e gli assegni in caso di morte acquisiti in virtu' della legislazione di uno Stato contraente o in virtu' della presente convenzione, non possono subire alcuna riduzione, ne' modifiche, ne' sospensione, ne' confisca per il fatto che il beneficiario risieda nel territorio di uno Stato contraente diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice.
  • 2)Le prestazioni di sicurezza sociale di uno dei due Stati contraenti saranno corrisposte ai cittadini dell'altro Stato contraente, quando risiedono sul territorio di un terzo Stato, con le stesse condizioni e misure applicate dal primo Stato ai propri cittadini che risiedono nel terzo Stato. Tuttavia le pensioni e le rendite che siano liquidate periodicamente o in capitale ai beneficiari o agli aventi diritto, sono pagate ai cittadini dei due Stati contraenti quale che sia lo Stato ove essi risiedono.

Testo vigente dal 4 settembre 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432~art6 · fonte su Normattiva