• 1)I lavoratori, ai quali si applica la presente convenzione, sono soggetti, in materia di assicurazione obbligatoria, alla legislazione di un solo Stato contraente. Questa legislazione e' determinata conformemente alle disposizioni del presente titolo.
  • 2)Salvo quanto disposto nel presente titolo:
  • a)i lavoratori occupati sul territorio di uno Stato contraente sono soggetti alla legislazione di questo Stato, anche se risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipendono ha la propria sede o il proprio domicilio sul territorio dell'altro Stato contraente;
  • b)i funzionari pubblici ed il personale assimilato sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente dalla cui amministrazione dipendono.

Testo vigente dal 4 settembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432~art7 · fonte su Normattiva