- 1)I lavoratori, ai quali si applica la presente convenzione, sono soggetti, in materia di assicurazione obbligatoria, alla legislazione di un solo Stato contraente. Questa legislazione e' determinata conformemente alle disposizioni del presente titolo.
- 2)Salvo quanto disposto nel presente titolo:
- a)i lavoratori occupati sul territorio di uno Stato contraente sono soggetti alla legislazione di questo Stato, anche se risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipendono ha la propria sede o il proprio domicilio sul territorio dell'altro Stato contraente;
- b)i funzionari pubblici ed il personale assimilato sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente dalla cui amministrazione dipendono.
Testo vigente dal 4 settembre 1975
