[1]Il secondo e terzo comma dell'articolo 5 della convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino del 10 settembre 1971 sono modificati come segue:

[2]Il valore nominale delle monete coniate diverse dall'oro non potra' eccedere ogni anno la somma complessiva di 400 milioni di lire italiane e, comunque, il quantitativo dei pezzi coniati non potra' superare i 40 milioni. L'emissione del primo contingente di monete diverse dall'oro si intende riferita al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1975.

Testo vigente dal 4 settembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;433~accordo-art5 · fonte su Normattiva