Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, con allegati, adottata a Ginevra il 21 ottobre 1982
Art. 5 (Allegato 3)
[1]in transito
[2]Nell'ambito delle convenzioni in vigore, le Parti contraenti rinunceranno nella misura del possibile, all'ispezione veterinaria dei prodotti animali in transito, purche' non sia da temere alcun rischio di contagio.
Testo vigente dal 22 agosto 1985
