[1]in transito

[2]1. Nell'ambito delle convenzioni vigenti, le Parti contraenti rinunceranno, per quanto possibile, all'ispezione medico-sanitaria delle merci in transito, purche' non vi sia da temere alcun rischio di contagio.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435~allegato-2-art4 · fonte su Normattiva