[1]dei controlli

[2]1. Le Parti contraenti si adopereranno al fine di: Predisporre, per quanto necessario e dove cio' sia possibile, apposite attrezzature per l'ispezione veterinaria, in corrispondenza delle esigenze del traffico, Agevolare la circolazione delle merci, in particolare mediante il coordinamento degli orari di lavoro dei servizi veterinari e dei servizi doganali e accettando di espletare le formalita' al di fuori degli orari normali, qualora sia stato preventivamente annunciato il loro arrivo. 2. L'ispezione veterinaria dei prodotti animali potra' essere effettuata anche in punti situati all'interno del paese purche', sulla base delle giustificazioni addotte e dei mezzi di trasporto utilizzati, risulti che i prodotti non possano alterarsi, ne' dar luogo a contagio nel corso del trasporto. 3. Nell'ambito delle convenzioni vigenti, le Parti contraenti si adopereranno al fine di ridurre, per quanto possibile, i controlli materiali delle merci deperibili effettuati durante il percorso. 4. Qualora le merci debbano essere poste in deposito in attesa dei risultati dell'ispezione veterinaria, i competenti servizi di controllo delle Parti contraenti faranno in modo che tale deposito avvenga con il minimo di formalita' doganali e in condizioni che assicurino la quarantena e la conservazione delle merci.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435~allegato-3-art4 · fonte su Normattiva