Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, con allegati, adottata a Ginevra il 21 ottobre 1982
Art. 5 (Allegato 4)
[1]in transito
[2]Nell'ambito delle convenzioni in vigore, le parti contraenti rinunceranno, per quanto e' possibile, all'ispezione fitosanitaria delle merci in transito, a meno che questa misura sia necessaria per la protezione dei propri vegetali.
Testo vigente dal 22 agosto 1985
