La presente Convenzione non e' di ostacolo all'applicazione di agevolazioni maggiori che due o piu' Parti contraenti volessero accordarsi reciprocamente, e neppure al diritto per le organizzazioni di integrazione economica regionale di cui all'articolo 16, che siano Parti contraenti, di applicare la propria legislazione ai controlli effettuati alle loro frontiere interne, purche' non siano diminuite in alcun caso le agevolazioni derivanti dalla presente Convenzione.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435~art15 · fonte su Normattiva