agevolazioni La presente Convenzione non ostacola l'applicazione di maggiori agevolazioni che le Parti Contraenti concedono o vorrebbero concedere, sia con norme unilaterali, sia in virtu' di accordi bilaterali o multilaterali, con riserva che le agevolazioni in tal modo concesse non intralcino l'attuazione delle norme della presente Convenzione.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;299~convenzione-art12 · fonte su Normattiva