[1]- Entrata in vigore

[2]1. La presente Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data in cui cinque Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Dopo che cinque Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la presente Convenzione entrera' in vigore, per tutte le nuove Parti contraenti, tre mesi dopo la data di deposito del loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 3. Qualsiasi strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione sara' considerato applicabile al testo modificato della presente Convenzione. 4. Qualsiasi strumento di questo tipo depositato dopo l'accettazione di un emendamento, in conformita' alla procedura di cui all'articolo 22, ma prima della sua entrata in vigore, sara' considerato applicabile al testo modificato della presente Convenzione alla data di entrata in vigore dell'emendamento.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435~art17 · fonte su Normattiva