[1]- Notifiche
[2]Oltre alle notifiche e comunicazioni previste dagli articoli 23 e 24, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifichera' a tutti gli Stati:
- a)Le firme, ratifiche, accettazioni, approvazioni e adesioni in virtu' dell'articolo 16;
- b)Le date di entrata in vigore della presente Convenzione in conformita' dell'articolo 17;
- c)Le denunce in virtu' dell'articolo 18;
- d)L'estinzione della presente Convenzione in virtu' dell'articolo 19;
- e)Le riserve formulate in virtu' dell'articolo 21.
Testo vigente dal 22 agosto 1985
