[1]- Notifiche

[2]Oltre alle notifiche e comunicazioni previste dagli articoli 23 e 24, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifichera' a tutti gli Stati:

  • a)Le firme, ratifiche, accettazioni, approvazioni e adesioni in virtu' dell'articolo 16;
  • b)Le date di entrata in vigore della presente Convenzione in conformita' dell'articolo 17;
  • c)Le denunce in virtu' dell'articolo 18;
  • d)L'estinzione della presente Convenzione in virtu' dell'articolo 19;
  • e)Le riserve formulate in virtu' dell'articolo 21.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435~art25 · fonte su Normattiva