[1]- Composizioni delle vertenze

[2]1. Qualsiasi vertenza fra due o piu' Parti contraenti inerente all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione sara' imposta, nella misura del possibile, mediante negoziazione tra le Parti in lite ovvero in altro modo. 2. Qualsiasi vertenza tra due o piu' Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che non possa essere composta nel modo previsto al paragrafo 1 del presente articolo sara' deferita, su richiesta di una di esse, ad un tribunale arbitrale cosi' costituito: ciascuna delle parti in lite designera' un arbitro e questi arbitri a loro volta designeranno un altro arbitro che sara' il presidente. Se, tre mesi dopo aver ricevuto una richiesta, una delle parti non ha designato l'arbitro, o se gli arbitri non hanno potuto scegliere il presidente, una qualunque delle parti potra' chiedere al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite di procedere alla nomina dell'arbitro o del presidente del tribunale arbitrale. 3. La decisione del tribunale arbitrate costituito in conformita' delle disposizioni del paragrafo 2 sara' definitiva ed avra' forza vincolante per le Parti in lite. 4. Il tribunale arbitrale stabilira' il proprio regolamento interno. 5. Il tribunale arbitrale adottera' le proprie decisioni a maggioranza e sulla base dei trattati esistenti tra le Parti in lite e delle norme generali di diritto internazionale. 6. Ogni controversia che possa sorgere tra le Parti in lite in merito all'interpretazione o all'esecuzione della sentenza arbitrale potra' essere deferita da una delle parti al tribunale arbitrale che ha emesso la sentenza affinche' sia giudicata dallo stesso. 7. Ogni parte in lite sostiene le spese del proprio arbitro e dei propri rappresentanti in seno alla procedura arbitrate. Le spese relative alla presidenza e le altre spese sono sostenute in misura uguale dalle parti in lite.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435~art20 · fonte su Normattiva