[1]- Richieste, comunicazioni e obiezioni

[2]Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informera' tutte le Parti contraenti e tutti gli Stati membri di qualsiasi richiesta, comunicazione o obiezione fatta in virtu' dell'articolo 22 e della data d'entrata in vigore di un emendamento.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435~art23 · fonte su Normattiva