[1]- Richieste, comunicazioni e obiezioni
[2]Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informera' tutte le Parti contraenti e tutti gli Stati membri di qualsiasi richiesta, comunicazione o obiezione fatta in virtu' dell'articolo 22 e della data d'entrata in vigore di un emendamento.
Testo vigente dal 22 agosto 1985
