[1], comunicazioni e obiezioni
[2]Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifichera' a tutte le Parti contraenti e a tutti gli Stati menzionati al paragrafo 1 dell'articolo 52 della presente Convenzione ogni domanda, comunicazione o obiezione presentata in virtu' dei succitati articoli 59 e 60, nonche' la data dell'entrata in vigore di un emendamento.
Testo vigente dal 7 ottobre 1982
