[1]- Cooperazione internazionale
[2]Le Parti contraenti s'impegnano a collaborare reciprocamente e, in caso di necessita', a sollecitare la cooperazione dei competenti organismi internazionali per conseguire gli obiettivi fissati dalla presente Convenzione e, inoltre, a perseguire, se necessario, la conclusione di nuovi accordi o intese multilaterali o bilaterali.
Testo vigente dal 22 agosto 1985
