[1]- Mezzi a disposizione dei servizi
[2]Per garantire il buon funzionamento dei servizi di controllo, le Parti contraenti si adopereranno affinche', nella misura del possibile e nell'ambito della legislazione nazionale, siano messi a loro disposizione:
- a)Personale qualificato in numero sufficiente, tenuto conto delle esigenze del traffico;
- b)Materiali ed impianti idonei al controllo, tenuto conto dei modi di trasporto, delle merci da controllare e delle esigenze del traffico;
- c)Direttive ufficiali destinate agli agenti di tali servizi, affinche' agiscano in conformita' degli accordi internazionali e delle disposizioni nazionali vigenti.
Testo vigente dal 22 agosto 1985
