[1]- Mezzi a disposizione dei servizi

[2]Per garantire il buon funzionamento dei servizi di controllo, le Parti contraenti si adopereranno affinche', nella misura del possibile e nell'ambito della legislazione nazionale, siano messi a loro disposizione:

  • a)Personale qualificato in numero sufficiente, tenuto conto delle esigenze del traffico;
  • b)Materiali ed impianti idonei al controllo, tenuto conto dei modi di trasporto, delle merci da controllare e delle esigenze del traffico;
  • c)Direttive ufficiali destinate agli agenti di tali servizi, affinche' agiscano in conformita' degli accordi internazionali e delle disposizioni nazionali vigenti.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435~art5 · fonte su Normattiva