Art. 3 (Convenzione)
1. Ai fini della presente Convenzione, le Parti contraenti agevoleranno, sotto riserva delle disposizioni dell'articolo 2 paragrafo 2, le iniziative delle collettivita' ed autorita' territoriali che prendano in considerazione gli schemi di intesa tra collettivita' e autorita' territoriali elaborati nel quadro del Consiglio d'Europa. Esse potranno, se lo stimeranno necessario, prendere in considerazione i modelli d'accordi interstatali, bilaterali o plurilaterali messi a punto in seno al Consiglio d'Europa e destinati ad agevolare la cooperazione tra le collettivita' e le autorita' territoriali. Le intese e gli accordi da concludere potranno in particolare ispirarsi ai modelli e schemi d'accordi, di statuti e di contratti allegati alla presente Convenzione numerati da 1.1 a 1.5 e da 2.1 a 2.6, con gli adattamenti resi necessari dalla situazione particolare propria a ciascuna Parte contraente. Questi modelli e schemi di accordi, di statuti e di contratti, essendo di natura indicativa, non hanno valore contrattuale. 2. Nel caso in cui stimino necessario concludere accordi interstatali, le Parti contraenti possono in particolare fissare l'ambito, le forme e i limiti entro i quali hanno la possibilita' di agire le collettivita' e autorita' territoriali interessate alla cooperazione transfrontaliera. Ogni accordo puo' parimenti definire le collettivita' o organismi ai quali si applica. 3. Le disposizioni che precedono non intaccano la facolta' delle Parti contraenti di ricorrere di comune accordo ad altre forme di cooperazione transfrontaliera. Ugualmente le disposizioni della presente Convenzione non possono essere interpretate tali da rendere privi d'effetto gli accordi di cooperazione gia' esistenti. 4. Gli accordi e le intese saranno conclusi nel rispetto delle competenze previste dal diritto interno di ogni Parte contraente in materia di relazioni internazionali e di orientamento politico generale, come pure nel rispetto delle norme di controllo o di tutela alle quali sono soggette le collettivita' o autorita' territoriali. 5. A tal fine, ogni Parte contraente puo', al momento della firma della presente Convenzione o con successiva comunicazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare le autorita' che, secondo il suo ordinamento interno, sono competenti ad esercitare il controllo o la tutela nei confronti delle collettivita' e autorita' territoriali interessate.
Testo vigente dal 22 gennaio 1985
