[1]- Documenti

[2]1. Le Parti contraenti si adopereranno per promuovere, tra di loro e con i competenti organismi internazionali, l'utilizzazione di documenti allineati alla formula-quadro delle Nazioni Unite. 2. Le Parti contraenti accetteranno i documenti compilati mediante qualsiasi procedimento tecnico appropriato, purche' siano state osservate le norme ufficiali relative alla loro stesura, autenticita' e certificazione, e purche' siano leggibili e comprensibili. 3. Le Parti contraenti vigileranno affinche' i documenti necessari siano compilati ed autenticati in stretta conformita' con la legislazione ad essi relativa.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435~art9 · fonte su Normattiva