[1]- Merci in transito

[2]1. Le Parti contraenti accorderanno, nei limiti del possibile, un trattamento semplice e rapido alle merci in transito, in particolare a quelle che circolano vincolate ad un regime internazionale di transito doganale, limitando le ispezioni ai casi in cui le circostanze o i rischi reali le giustifichino; terranno inoltre conto della situazione dei paesi senza litorale. Le Parti contraenti faranno il possibile per prevedere un'estensione degli orari di sdoganamento e della competenza dei posti di dogana esistenti, per lo sdoganamento delle merci che circolano vincolate ad un regime internazionale di transito doganale. 2. Esse cercheranno di agevolare al massimo il transito delle merci trasportate in contenitori o in altre unita' di carico che presentino una sicurezza sufficiente.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435~art10 · fonte su Normattiva