1. All'importazione dei prodotti di una delle due Parti contraenti nel territorio dell'altra Parte non saranno, di regola, richiesti certificati di origine. 2. Nei casi in cui la presentazione di tali certificati fosse ritenuta strettamente indispensabile: le due Parti contraenti non sottoporranno il rilascio dei certificati medesimi a formalita' superflue che siano di ostacolo al commercio. Salvo i casi di sospetto d'abuso, detti certificati saranno dispensati dal visto consolare. 3. Qualora prodotti di terzi Paesi vengano importati attraverso il territorio di una delle due Parti contraenti nel territorio dell'altra Parte, le Autorita' doganali di questa accetteranno anche i certificati di origine emessi dalle Autorita', doganali dell'altra Parte, purche' dagli stessi certificati risulti che i prodotti sono rimasti, durante il transito, sempre sotto sorveglianza doganale. 4. Per la determinazione dell'origine dei prodotti importati, sono applicabili le disposizioni del Paese importatore.

Testo vigente dal 3 giugno 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-09;436~art18 · fonte del testo