1. Nel caso in cui una Parte contraente si e' riservata la facolta' di subordinare l'esecuzione delle rogatorie a scopo di perquisizione o sequestro di oggetti alla condizione che il reato che motiva la rogatoria sia punibile secondo la legge della Parte richiedente e della Parte richiesta, tale condizione sara' soddisfatta, per quanto concerne i reati fiscali, se il reato e' punibile secondo la legge della Parte richiedente e corrisponde ad un reato della stessa natura secondo la legge della Parte richiesta. 2. La domanda non potra' essere respinta a motivo che la legislazione della Parte richiesta non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o che non contiene lo stesso tipo di regolamentazione in materia di tasse e di imposte, di dogana e di cambio della legislazione della Parte richiedente.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;436~art2 · fonte su Normattiva