La Convenzione si applichera' altresi':
- a)alla notificazione degli atti riguardanti l'esecuzione di una pena, il recupero di una pena pecuniaria e il pagamento di spese processuali;
- b)alle misure relative alla sospensione condizionale, alla pronuncia di una pena o alla sua esecuzione, alla liberazione condizionale, al rinvio dell'inizio dell'esecuzione della pena o all'interruzione della sua esecuzione.
Testo vigente dal 22 agosto 1985
