che danno luogo all'assistenza 1. L'assistenza e' prestata anche se il fatto per il quale si procede nella Partc richiedente non e' previsto come reato dalla legge della Parte richiesta 2. Per l'esecuzione di ispezioni personali, sequestri probatori, sequestri preventivi, sequestri conservativi e perquisizioni, e "secuestros", "requisas" e "allanamientos", l'assistenza e' prestata solo se il fatto per il quale si procede nella Parte richiedente e' previsto come reato anche dalla legge della Parte richiesta; ovvero se risulta che la persona nei confronti della quale si procede ha dichiarato liberamente il suo consenso per iscritto. Quanto all'intercettazione di telecomuinicazioni, l'assistenza verra' prestata solo se in relazione al reato per il quale si sta procedendo, la stessa e' consentita dall'ordinamento giuridico della Parte richiesta.

Testo vigente dal 16 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-24;92~trattato-art3 · fonte su Normattiva