Qualsiasi membro della Commissione che non risponda piu' alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave, puo' essere dichiarato dimissionario dalla Corte di Giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione.

Testo vigente dal 25 giugno 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-05-03;437~art13 · fonte su Normattiva