Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determina le categorie di funzionari ed altri agenti delle Comunita' cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 12, 13 secondo comma e 14. I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai Governi degli Stati membri.
Testo vigente dal 25 giugno 1966
