Il Consiglio e' formato dai rappresentanti degli Stati membri. Ogni Governo vi delega uno dei suoi membri. La presidenza e' esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio per una durata di sei mesi, secondo ordine seguente degli Stati membri: Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi.

Testo vigente dal 25 giugno 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-05-03;437~art2 · fonte su Normattiva