L'articolo 2, secondo comma, del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' europee e' sostituito dalla seguente disposizione: "La presidenza e' esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio per una durata di sei mesi, secondo l'ordine seguente degli Stati membri: Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia e Regno Unito".

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art11 · fonte su Normattiva