Il Consiglio entra in funzione alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato. A tale data, la presidenza del Consiglio e' esercitata dal membro del Consiglio che, conformemente alle norme stabilite dai Trattati che istituiscono la Comunita' Economica Europea e la Comunita' Europea dell'Energia Atomica, dovrebbe assumere la presidenza del Consiglio della Comunita' Economica Europea e della Comunita' Europea dell'Energia Atomica, e per la restante durata del suo mandato. Allo scadere di tale mandato, la presidenza e' esercitata proseguendo secondo l'ordine degli Stati membri stabilito dall'articolo 2 del presente Trattato.

Testo vigente dal 25 giugno 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-05-03;437~art31 · fonte su Normattiva