L'articolo 40, secondo comma, del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e' abrogato e sostituito dalle seguenti disposizioni: "Essa e' parimenti competente a concedere un risarcimento a carico della Comunita' in caso di danno causato da errore personale di un agente della medesima nell'esercizio delle sue funzioni. La responsabilita' personale degli agenti nei confronti della Comunita' e' regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile".

Testo vigente dal 25 giugno 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-05-03;437~art26 · fonte su Normattiva