1. I presidenti delle istituzioni delle Comunita' possono rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma e' stabilita dal Consiglio e che sono riconosciuti dalle autorita' degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli altri agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunita'. La Commissione puo' concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi. 2. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 6 del Protocollo sui privilegi e sulle immunita' della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio rimangono in vigore e si applicano ai membri ed agli agenti delle istituzioni che, all'entrata in vigore del presente Trattato, sono in possesso del lasciapassare previsto da detto articolo sino all'applicazione delle disposizioni del precedente paragrafo.
Testo vigente dal 25 giugno 1966
