Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere e' apportata alla liberta' di movimento dei membri dell'Assemblea che si recano al luogo di riunione dell'Assemblea o ne ritornano. Ai membri dell'Assemblea sono concessi in materia di dogana e di controllo dei cambi:
- a)dal proprio Governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea;
- b)dai Governi degli altri Stati membri, le stesso agevolazioni concesse ai rappresentanti di Governi esteri in missione ufficiale temporanea.
Testo vigente dal 25 giugno 1966
