Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere e' apportata alla liberta' di movimento dei membri dell'Assemblea che si recano al luogo di riunione dell'Assemblea o ne ritornano. Ai membri dell'Assemblea sono concessi in materia di dogana e di controllo dei cambi:

  • a)dal proprio Governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea;
  • b)dai Governi degli altri Stati membri, le stesso agevolazioni concesse ai rappresentanti di Governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Testo vigente dal 25 giugno 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-05-03;437~protocollo-art8 · fonte su Normattiva