Le istituzioni delle Comunita' beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni delle Comunita' non possono essere censurate.
Testo vigente dal 25 giugno 1966
