'esercizio delle proprie funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi:

  • a)alle autorita' locali competenti per la propria circo- scrizione consolare;
  • b)a tutte le autorita' centrali competenti dello Stato ricevente se e nella misura in cui cio' e' consentito dalle leggi, regolamenti ed usi dello Stato ricevente e degli accordi o altre norme del diritto internazionale. Essi possono altresi' corrispondere con il Ministero degli Affari Esteri dello Stato ricevente in caso di assenza dei rappresentanti diplomatici dello Stato d'invio.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;437~art3 · fonte su Normattiva