'esercizio delle proprie funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi:
- a)alle autorita' locali competenti per la propria circo- scrizione consolare;
- b)a tutte le autorita' centrali competenti dello Stato ricevente se e nella misura in cui cio' e' consentito dalle leggi, regolamenti ed usi dello Stato ricevente e degli accordi o altre norme del diritto internazionale. Essi possono altresi' corrispondere con il Ministero degli Affari Esteri dello Stato ricevente in caso di assenza dei rappresentanti diplomatici dello Stato d'invio.
Testo vigente dal 22 gennaio 1990
