disposizioni degli articoli da 16 a 21 della presente Convenzione si applicano, per quanto rilevanti, anche agli aeromobili, purche' cio' non sia in contrasto con gli altri accordi in vigore tra i due Stati e con le leggi e i regolamenti dello Stato ricevente.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;437~art22 · fonte su Normattiva