Art. 9 (Accordo)
1. Il presente accordo sara' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, che potranno esprimere il loro assenso ad esservi vincolati attraverso: a la firma senza riserve relativamente alla ratifica, accettazione o approvazione; oppure b la firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione. 2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.
Testo vigente dal 22 agosto 1985
