Art. 10 (Accordo)
1. Il presente accordo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data in cui due Stati membri del Consiglio d'Europa hanno espresso il loro assenso ad essere vincolati dall'accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 9. 2. Nei confronti di ogni Stato membro che esprime successivamente il proprio assenso ad essere vincolato dall'accordo, esso entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
Testo vigente dal 22 agosto 1985
