Art. 8 (Accordo)
1. Nulla di quanto contenuto nel presente accordo pregiudichera' i diritti ed i benefici che siano stati o potrebbero essere concessi ai rifugiati indipendentemente dal presente accordo. 2. Nessuna delle disposizioni del presente accordo dovra' essere interpretata nel senso d'impedire ad una parte di estendere i benefici del presente accordo a persone che non soddisfino le condizioni ivi prescritte. 3. Le disposizioni di accordi bilaterali conclusi tra le parti relative al trasferimento di responsabilita' per l'emissione di documenti di viaggio in virtu' della convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, o alla riammissione dei rifugiati in mancanza di un tale trasferimento, cesseranno di essere applicabili a partire dalla data d'entrata in vigore del presente accordo tra tali parti. Non saranno pregiudicati i diritti ed i benefici acquisiti o in corso di acquisizione da parte dei rifugiati, ai sensi di detti accordi.
Testo vigente dal 22 agosto 1985
