1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19 le pensioni ed altri pagamenti analoghi pagati ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni ed altri pagamenti analoghi, corrisposti in virtu' della legislazione di assicurazione sociale di uno Stato contraente, nonche' le somme corrisposte in dipendenza di una assicurazione di pensione conclusa in uno Stato contraente, sono imponibili in questo Stato. Tali disposizioni si applicano soltanto ai nazionali dello Stato contraente dal quale provengono i pagamenti.

Testo vigente dal 15 luglio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;439~art18 · fonte su Normattiva