[1]della cooperazione

[2]Le Parti convengono di applicare i principi di seguito specificati alle attivita' di cooperazione contemplate dal presente accordo: 1. Vantaggio reciproco basato su un equilibrio generale dei diritti e degli obblighi. 2. Partnership nel programma GALILEO, nell'osservanza delle procedure e delle norme che disciplinano la gestione di GALILEO. 3. Offerta reciproca di opportunita' di avviare attivita' di cooperazione in progetti GNSS della Comunita' europea e ucraini per scopi civili. 4. Scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere sulle attivita' di cooperazione. 5. Adeguata tutela dei diritti di proprieta' intellettuale di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del presente accordo.

Testo vigente dal 8 maggio 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-04-16;44~accordo-art3 · fonte su Normattiva