[1]delle attivita' di cooperazione

[2]1. Ferme restando le rispettive misure di regolamentazione, le Parti promuovono, nella massima misura possibile, le attivita' di cooperazione di cui al presente accordo, allo scopo di offrire opportunita' simili di partecipazione a tali attivita' nei settori elencati nell'articolo 4. 2. Le Parti convengono di svolgere attivita' di cooperazione nei modi indicati negli articoli da 6 a 13 del presente accordo.

Testo vigente dal 8 maggio 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-04-16;44~accordo-art5 · fonte su Normattiva