[1]delle attivita' di cooperazione
[2]1. Ferme restando le rispettive misure di regolamentazione, le Parti promuovono per quanto possibile le attivita' di cooperazione di cui al presente Accordo, allo scopo di offrire opportunita' simili di partecipazione a tali attivita' nei settori elencati all'articolo 4. 2. Le Parti convengono di svolgere attivita' di cooperazione nei modi indicati negli articoli da 6 a 13 del presente accordo.
Testo vigente dal 8 aprile 2008
