[1]delle attivita' di cooperazione

[2]1. Ferme restando le rispettive misure di regolamentazione, le Parti promuovono per quanto possibile le attivita' di cooperazione di cui al presente Accordo, allo scopo di offrire opportunita' simili di partecipazione a tali attivita' nei settori elencati all'articolo 4. 2. Le Parti convengono di svolgere attivita' di cooperazione nei modi indicati negli articoli da 6 a 13 del presente accordo.

Testo vigente dal 8 aprile 2008

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2008-03-18;55~accordo-art5 · fonte su Normattiva