- 1)Per la concessione delle prestazioni di cui all'articolo 16 della Convenzione, elencate nell'allegato n. 1 del presente accordo, l'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza avverte preliminarmente l'istituzione competente di qualsiasi decisione relativa alla concessione stessa.
- 2)Qualora dette prestazioni debbano essere fornite in via di assoluta urgenza, l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno provvede alla loro erogazione informandone senza indugio l'istituzione competente.
Testo vigente dal 15 luglio 1982
