• 1)Per la concessione delle prestazioni di cui all'articolo 16 della Convenzione, elencate nell'allegato n. 1 del presente accordo, l'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza avverte preliminarmente l'istituzione competente di qualsiasi decisione relativa alla concessione stessa.
  • 2)Qualora dette prestazioni debbano essere fornite in via di assoluta urgenza, l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno provvede alla loro erogazione informandone senza indugio l'istituzione competente.

Testo vigente dal 15 luglio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440~accordo-art14 · fonte su Normattiva