Le prestazioni in natura corrisposte dalla istituzione di una Parte contraente per conto della istituzione dell'altra Parte in virtu' delle disposizioni della presente Convenzione danno luogo a rimborsi che saranno effettuati secondo le modalita' e nella misura stabilite nell'accordo amministrativo di cui all'articolo 46.
Testo vigente dal 15 luglio 1982
