Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un cittadino di una delle due parti occupato nel territorio dell'altra parte, e che abbia causato o che potrebbe causare sia la morte, sia una incapacita' permanente, totale o parziale, deve essere notificato, senza indugio, dall'Istituto competente alla Rappresentanza diplomatica o consolare della parte di cui l'infortunato sia cittadino.

Testo vigente dal 15 luglio 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440~art39 · fonte su Normattiva