Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un cittadino di una delle due parti occupato nel territorio dell'altra parte, e che abbia causato o che potrebbe causare sia la morte, sia una incapacita' permanente, totale o parziale, deve essere notificato, senza indugio, dall'Istituto competente alla Rappresentanza diplomatica o consolare della parte di cui l'infortunato sia cittadino.
Testo vigente dal 15 luglio 1982
