Le Autorita' e le Istituzioni competenti delle due parti contraenti si prestano reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione della presente Convenzione come se applicassero le rispettive legislazioni; tale assistenza e' gratuita. Esse possono anche avvalersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altra parte, del tramite delle autorita' diplomatiche e consolari di tale parte.
Testo vigente dal 15 luglio 1982
