Le Autorita' e le Istituzioni competenti delle due parti contraenti si prestano reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione della presente Convenzione come se applicassero le rispettive legislazioni; tale assistenza e' gratuita. Esse possono anche avvalersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altra parte, del tramite delle autorita' diplomatiche e consolari di tale parte.

Testo vigente dal 15 luglio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440~art40 · fonte su Normattiva